(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 58 del
                           15 luglio 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
                               Oggetto

   1.  La  Regione  del  Veneto, con la presente legge, disciplina ai
sensi  dell'art.  117,  quarto comma, della Costituzione la sicurezza
della navigazione nella laguna veneta.
   2.  Al  fine  di  cui  al  comma 1, sono definiti i criteri per la
determinazione  del  numero massimo di passeggeri trasportabili sulle
navi  adibite  alla  navigazione  marittima  addette  al trasporto di
persone  all'interno  della  laguna  veneta,  i  mezzi di salvataggio
collettivi ed individuali nonche' le relative dotazioni nautiche.