(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 58 del 15 luglio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Oggetto 1. La Regione del Veneto, con la presente legge, disciplina ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione la sicurezza della navigazione nella laguna veneta. 2. Al fine di cui al comma 1, sono definiti i criteri per la determinazione del numero massimo di passeggeri trasportabili sulle navi adibite alla navigazione marittima addette al trasporto di persone all'interno della laguna veneta, i mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nonche' le relative dotazioni nautiche.